1. Il segretario generale, nominato in base alle disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione, deve essere cittadino di una delle Parti contraenti. 2. Il segretario generale e' incaricato di gestire gli affari correnti dell'Ufficio secondo le istruzioni dell'assemblea generale e della Commissione esecutiva. Egli elabora il progetto di bilancio, presenta i conti e sottopone all'assemblea generale dei rapporti relativi alle sue attivita'. Egli rappresenta l'Ufficio, particolarmente in giudizio. 3. L'assemblea generale determina gli altri suoi compiti, gli obblighi del segretario generale, nonche' il proprio statuto.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314~art31 · fonte su Normattiva