1. Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

  • a)eleggere il suo Presidente ed adottare il proprio regolamento interno, per le materie che non sono oggetto di particolari disposizioni della Convenzione, e
  • b)assumere ed esercitare in luogo dell'Assemblea le seguenti funzioni:
  • i)emanare norme per la nomina del personale necessario, diverso dall'Amministratore, e fissare le condizioni di impiego di detto personale;
  • ii)approvare la liquidazione delle domande di risarcimento presentate al Fondo e adottare a tale scopo tutte le altre misure necessarie previste dal paragrafo 7 dell'articolo 18;
  • iii)dare all'Amministratore tutte le istruzioni relative all'Amministrazione del Fondo e vigilare sulla buona applicazione, da parte dell'Amministratore, della Convenzione, delle decisioni dell'Assemblea e delle decisioni proprie del Comitato;
  • c)adempiere ogni altra funzione che viene ad esso affidata dall'Assemblea. 2. Il Comitato esecutivo redige e pubblica ogni anno un rapporto sulle attivita' del Fondo nel corso del precedente anno solare.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art26 · fonte su Normattiva