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Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "anno scolastico" sono inserite le seguenti: "1987-1988"; ai commi 2 e 7 le parole: "per qualsiasi causa" sono soppresse; dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7- bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
