della doppia imposizione 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2.Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Sri Lanka, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta srilanchese relativa a tali elementi di reddito ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana. 3.Fatte salve le disposizioni della legislazione di Sri Lanka concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta cingalese dell'imposta dovuta in un paese diverso da Sri Lanka, l'imposta italiana dovuta sui redditi provenienti dall'Italia e' ammessa in deduzione dall'imposta cingalese dovuta sugli stessi redditi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore: (a) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10 (b) al 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11 (c) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 (a) dell'articolo 12 (d) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 (b) dell'articolo 12.
Testo vigente dal 5 settembre 1989
