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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale e' stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Acerbo - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
