Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
