TRADUZIONE NON UFFICIALE Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, 1985 Quarta parte Ginevra 9 marzo 1987 Settimo punto dell'ordine del giorno PROGETTO DI ACCORDO CHE SOSTITUISCE L'ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1979 Progetto di accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 PREAMBOLO Le parti contraenti, Richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (1), Riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, e della risoluzione 155 (VI), approvata nella sesta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base, Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori, Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo puo' dare un considerevole contributo all'espansione e allo sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: (1) Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974. Articolo 1 Obiettivi I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale - 1987 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti: (a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita' del prodotto; (b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita un'influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; (c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale; (d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta; (e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri; (f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati; (g) Migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore; (h) Promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo; (i) Favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art1 · fonte su Normattiva