Art. 26
della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550.000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende: (a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e (b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
