della scorta stabilizzatrice Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550.000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende: (a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e (b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.

Testo vigente dal 6 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-07-25;318~art26 · fonte su Normattiva