Art. 25
dei contributi al bilancio preventivo amministrativo 1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione. I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24, per l'anno finanziario in questione, scadra' 60 giorni dopo la data di adesione. 2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale. 3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote una penalita' al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi. 4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtu' del presente accordo.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
