[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

[2]La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti, CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione Congiunta sottoscritta A Roma in data 4 luglio 1998; ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due popoli amici; DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti effettuati dagli investitori di unaParte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il raggiungimento della prosperita' economica di entrambe le Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 Definizioni

[4]Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato indicato: 1. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o dopo l'accordo, tra cui per esempio: a. Proprieta' di beni mobili ed immobili o altri diritti di proprieta', ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni; b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprieta' di societa'; c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore economico connesso ad un investimento nonche' diritti su qualsiasi impegno di valore monetario; d. Diritti di proprieta' industriale o intellettuale, inclusi i diritti di autore, di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti industriali e le operazioni tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni commerciali; e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo; f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi produttivi, tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la classificazione degli stessi, a condizione che una simile modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse originariamente ai capitali investiti. 2. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in particolare: profitti, usufrutti, dividendi, royalties, e altri compensi. 3. Investitore significa: a. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una delle due Parti contraenti; b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia essa societa', consociata o filiale estera, cooperativa, impresa oppure consorzio, organizzazione, associazione, istituzione o ente o qualsiasi progetto di Impresa o istituzione costituito in conformilta' alla legislazione vigente nelle due Parti Contraenti; 4. "Territorio" significa il territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti sia esso terra o mare, incluso il fondo del mare, il sottosuolo e lo spazio sovrastante e su quanto ogni Parte Contraente esercita la sua sovranita' e la sua giurisdizione in virtu' del diritto internazionale; 5. "Valuta di uso libero" significa qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale, utilizzabile per effettuare pagamenti nelle trattative commerciali internazionali e che abbia corso nei principali mercati di cambio internazionali.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art1 · fonte su Normattiva