[1]e Protezione degli Investimenti

[2]1. Le due Parti Contraenti opereranno, onde realizzare le finalita' di questo accordo, per rafforzare ed approfondire la reciproca cooperazione nei settori della promozione, della tutela e della protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le possibilita'. 2. Le due Parti Contraenti predisporranno le condizioni d'investimento adatte per l'altra Parte Contraente nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore e di tutto cio' che non contrasti con il presente Accordo. 3. Gli investimenti delle due Parti Contraenti godranno in ogni momento di un trattamento paritetico; tali investimenti beneficeranno di piena e totale protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione e regolamenti in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Accordo, ed al diritto internazionale.

Testo vigente dal 20 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;318~accordo-art2 · fonte su Normattiva