Qualora una Parte Contraente od una delle sue Istituzioni Pubblica conceda una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento, effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima dovra' riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori alla Parte Contraente o a sua Istituzione garante e la surrogazione non andra' oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e 6 di questo Accordo.
Testo vigente dal 20 novembre 2003
