[1]- Surroga

[2]Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o alla sua istituzione designata. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione designata in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-01-27;13~accordo-art7 · fonte su Normattiva