[1]ed espropriazione
[2]1. Non si potra' nazionalizzare o espropriare in maniera diretta o indiretta gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per un motivo d'ordine generale e per ragioni di pubblica utilita' e a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria, in conformita' a disposizioni e procedure di legge, e contro tempestivo ed effettivo risarcimento. 2. In conformita' al presente Accordo non si potranno sottoporre gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o quelli degli investitori delle stesse Parti Contraenti a misure che limitino il diritto di proprieta' o possesso, di amministrazione o di usufrutto di detti investimenti sia a titolo definitivo che temporaneo se non entro i limiti della legislazione in vigore o in base ad apposita sentenza del tribunale competente. 3. Il risarcimento sara' calcolato sull'equo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del decreto di esproprio. Esso sara' calcolato in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data in cui la nazionalizzazione o espropriazione sia stata annunciata o resa pubblica. L'equo valore di mercato non dovra' essere influenzato da qualunque modifica del valore causata dalla notorieta' della procedura di esproprio precedente alla decisione del provvedimento. Detto valore sara' determinato sulla base di regole ed usi internazionalmente riconosciuti. La somma da risarcire dovra' includere l'interesse calcolato sulla base degli standard EURIBOR, qualora appropriato, dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo qualora sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, o in qualsiasi altra valuta convertibile a scelta dell'investitore. Il risarcimento sara' considerato tempestivo qualora sia corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro dodici mesi. 5. Se l'esproprio concerne una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti Contraenti, l'ammontare del risarcimento da versare all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato sulla base della sua quota in tale societa' mista e secondo quanto si evincera' dagli atti della sua costituzione. 6. Se non si giungesse ad un accordo tra l'investitore ed la Parte Contraente ospitante l'investimento, si ricorrera' alle procedure di soluzione dei conflitti d'investimento conformemente all'articolo 9 del presente Accordo. 7. Un investitore di una delle due Parti Contraenti, che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato, avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se il risarcimento per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante. 8. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.
Testo vigente dal 20 novembre 2003
