[1]Revisori dei conti

[2]La contabilita' dell'Istituto e' sottoposta al controllo di un consiglio composto da tre revisori dei conti, eletti dall'assemblea generale per un triennio. I revisori dei conti sono rieleggibili. Uno dei tre posti del consiglio dei revisori dei conti e' rinnovato ogni anno. La durata delle funzioni dei primi tre revisori eletti e' fissata, mediante votazione, rispettivamente ad un anno, due anni, e tre anni.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art22 · fonte su Normattiva