[1]ARTICOLO VIII.

[2]ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE

[3]SEZIONE 1. - Struttura della Banca. La Banca comprendera': un'Assemblea dei Governatori, un Consiglio Esecutivo, un Presidente, un Vicepresidente Esecutivo, un Vicepresidente incaricato del Fondo e i funzionari ed impiegati considerati necessari per il suo funzionamento. SEZIONE 2. - Assemblea dei Governatori. (a) Tutte le attribuzioni della Banca sono devolute all'Assemblea dei Governatori. Ogni paese membro nominera' un governatore ed un supplente, i quali resteranno in carica per un quinquennio; esso potra' rimpiazzarli prima della scadenza del quinquennio, oppure, alla fine del mandato, confermarli per un nuovo periodo quinquennale. I supplenti non avranno diritto a voto, tranne in caso di assenza del titolare. L'Assemblea eleggera' un Presidente, scelto fra i governatori, il quale rimarra' in carica fino alla successiva sessione ordinaria dell'Assemblea. (b) L'Assemblea dei Governatori potra' delegare al Consiglio Esecutivo tutte le sue attribuzioni, eccezion fatta delle seguenti: (i) Ammettere nuovi membri e stabilire le condizioni della loro ammissione; (ii) Aumentare o diminuire il capitale ordinario autorizzato ed il capitale interregionale autorizzato della Banca, nonche' le contribuzioni al Fondo; (iii) Eleggere il Presidente della Banca e fissarne la retribuzione; (iv) Sospendere un paese membro, secondo l'Articolo IX, Sezione 2; (v) Fissare le retribuzioni dei Consiglieri Esecutivi e dei loro supplenti; (vi) Conoscere e decidere in appello le interpretazioni del presente Accordo, date dal Consiglio Esecutivo; (vii) Autorizzare la conclusione di accordi di carattere generale circa la collaborazione con altri organismi internazionali; (viii) Approvare, previa relazione dei sindaci, i bilanci generali e gli stati di perdite e profitti dell'Istituzione; (ix) Determinare le riserve e la distribuzione degli utili netti delle risorse ordinarie di capitale, delle risorse interregionali di capitale e del Fondo; (x) Contrattare i servizi di sindaci esterni per la verifica dei bilanci generali e degli stati di perdite e profitti dell'Istituzione (xi) Modificare il presente Accordo; e (xii) Decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione delle sue attivita'. (c) L'Assemblea dei Governatori conservera' i pieni poteri su tutte le attribuzioni che, secondo il precedente paragrafo (b), sono state devolute al consiglio Esecutivo. (d) L'Assemblea dei Governatori si riunira', come regola generale, una volta all'anno. Inoltre, potra' riunirsi quando lo ritenga opportuno o quando sia convocata dal Consiglio Esecutivo. Il quale dovra' convocare l'Assemblea Generale quando ne fosse richiesto da cinque membri della Banca o da un numero di membri che rappresenti una quarta parte della totalita' dei voti dei paesi membri. (e) Il quorum per le riunioni dell'Assemblea dei Governatori sara' la maggioranza assoluta dei governatori, che includa la maggioranza assoluta dei governatori dei paesi membri regionali e che rappresenti almeno i due terzi della totalita' dei voti dei paesi membri. (f) L'Assemblea dei Governatori potra' stabilire una procedura affinche' il Consiglio Esecutivo possa, qualora esso lo ritenga opportuno, sottoporre una determinata questione a votazione dei governatori, senza convocare appositamente una riunione dell'Assemblea. (g) Tanto l'Assemblea dei Governatori come il Consiglio Esecutivo, nella misura in cui questi ne sia autorizzato, potranno emanare le norme ed i regolamenti necessari ed adeguati per la gestione degli affari della Banca. (h) I governatori ed i loro supplenti disimpegneranno i loro incarichi gratuitamente, pero' la Banca potra' rimborsare ad essi le spese, in misura ragionevole, che sostengano per assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Governatori. SEZIONE 3. - Consiglio Esecutivo. (a) Il Consiglio Esecutivo sara' responsabile della condotta delle operazioni della Banca e pertanto esercitera' tutte le attribuzioni a tal fine delegate ad esso dall'Assemblea dei Governatori. (b) (i) I consiglieri esecutivi dovranno essere persone di riconosciuta capacita' e di larga esperienza negli affari economici e finanziari, e non potranno rivestire contemporaneamente la carica di governatori. (ii) Un consigliere esecutivo sara' designato dal paese membro che possegga il maggior numero di azioni della Banca; due consiglieri esecutivi saranno eletti dai governatori dei paesi membri extra-regionali e non meno di otto saranno eletti dai governatori dei rimanenti paesi membri. Sia il numero dei consiglieri esecutivi da eleggere in questa ultima categoria, sia la procedura da seguire per l'elezione di tutti i consiglieri esecutivi saranno determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Governatori a maggioranza di tre quarti della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa, per quanto riguarda esclusivamente l'elezione di consiglieri esecutivi da parte dei membri extraregionali, una maggioranza di due terzi dei governatori dei membri extra-regionali, e, per quanto riguarda esclusivamente l'elezione dei consiglieri esecutivi da parte dei rimanenti paesi, ivi compresa la determinazione del numero dei consiglieri stessi, una maggioranza di due terzi dei governatori dei membri regionali. Qualsiasi emendamento da apportare al succitato regolamento richiedera' l'approvazione con la medesima maggioranza di voti. (iii) I consiglieri esecutivi, tanto quelli designati come quelli eletti, rimarranno in carica per un triennio, ma potranno essere riconfermati per altri periodi triennali consecutivi. (c) Ogni consigliere esecutivo designera' un suo supplente, che, in sua assenza, ne fara' le veci con pieni poteri. I consiglieri ed i supplenti saranno cittadini dei paesi membri. Fra i consiglieri eletti ed i rispettivi supplenti non potra' esserci piu' di un cittadino dello stesso paese, con eccezione del caso di paesi non mutuatari. I supplenti potranno partecipare alle riunioni, pero' avranno diritto a voto soltanto se sostituiscono i rispettivi titolari. (d) I consiglieri rimarranno in carica fin quando non siano designati o eletti i loro successori. Qualora la carica di un consigliere eletto rimanga vacante e manchino piu' di 180 giorni per la scadenza del suo periodo, i governatori che lo elessero provvederanno ad eleggere il successore per il resto del periodo. Per tale elezione si richiedera' la maggioranza assoluta dei voti emessi. Durante la vacanza, il supplente del consigliere in questione assumera' tutte le attribuzioni pertinenti, tranne quella di designare un supplente. (e) Il Consiglio Esecutivo funzionera' continuamente nella sede della Banca e si riunira' con la frequenza voluta dagli affari dell'Istituzione. (f) Il quorum per le riunioni del Consiglio Esecutivo sara' costituito dalla maggioranza assoluta dei consiglieri, che includa la maggioranza assoluta dei consiglieri dei paesi regionali e che rappresenti almeno i due terzi del totale dei voti dei paesi membri. (g) Ogni membro della Banca potra' designare un suo rappresentante affinche' assista a qualsiasi riunione del Consiglio Esecutivo, qualora vi si tratti una questione che interessi particolarmente il paese stesso. Tale facolta' sara' regolamentala dall'Assemblea dei Governatori. (h) Il Consiglio Esecutivo potra' formare i comitati che ritenga convenienti. Non sara' indispensabile che tutti i membri di tali commissioni siano governatori, consiglieri o supplenti. (i) Il Consiglio Esecutivo stabilira' l'organizzazione fondamentale della Banca, inclusi il numero e le responsabilita' generali delle principali cariche amministrative e professionali, ed approvera' il bilancio preventivo dell'istituzione. SEZIONE 4 - Votazioni. (a) Ogni paese membro disporra' di 135 voti, oltre ad un voto per ognuna delle azioni possedute tanto del capitale ordinario come del capitale interregionale della Banca; nonostante cio', avuto riguardo agli aumenti del capitale ordinario autorizzato oppure del capitale interregionale autorizzato, l'Assemblea dei Governatori potra' stabilire che le azioni di capitale emesse per tali aumenti non diano diritto a voto, e che degli aumenti di capitale non saranno soggetti al diritto preferenziale di cui all'Articolo II, Sezione 3 (b). (b) Non entrera' in vigore nessun aumento della sottoscrizione di qualsiasi paese membro alle azioni di capitale ordinario od a quelle di capitale interregionale, e sara' sospeso il diritto di sottoscriverle, se cio' avesse l'effetto di ridurre il potere di votazione (i) dei paesi membri regionali in via di sviluppo a meno del 53,5 per cento della totalita' dei voti del paese membri; (ii) del membro che possegga il maggior numero di azioni a meno del 34,5 per cento di detta totalita'; o (iii) del Canada' a meno del 4 per cento della medesima totalita' di voti. (c) Nelle votazioni dell'Assemblea dei Governatori, ogni governatore potra' emettere il numero di voti spettanti al paese membro da lui rappresentato. Salvo espresse contrarie disposizioni di questo Accordo, ogni questione trattata dall'Assemblea dei Governatori verra' decisa a maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri. (d) Nelle votazioni del Consiglio Esecutivo, (i) il consigliere designato potra' emettere il numero di voti spettanti al paese da cui e' stato designato; (ii) ogni consigliere eletto potra' emettere il numero e di voti che hanno contribuito alla sua elezione, voti che saranno emessi in blocco; e (iii) salvo contrarie ed espresse disposizioni di questo Accordo, qualsiasi questione trattata dal Consiglio Esecutivo sara' decisa a maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri. SEZIONE 5. - Presidente, Vicepresidente Esecutivo e personale. (a) L'Assemblea dei Governatori, a maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa la maggioranza assoluta dei governatori dei membri regionali, eleggera' un Presidente della Banca, che, mentre rimanga in carica, non potra' ricoprire quelle di governatore, consigliere esecutivo o loro supplente. Sotto il controllo del Consiglio Esecutivo, il Presidente della Banca dirigera' gli affari ordinari dell'Istituzione e sara' il capo del personale. Inoltre, presiedera' le riunioni del Consiglio Esecutivo, ma non avra' diritto a voto, eccetto che nel caso di pareggio, nella cui circostanza e' obbligato ad emettere il voto di spareggio. Il Presidente della Banca sara' il rappresentante legale dell'Istituzione. Il mandato del Presidente della Banca avra' la durata di un quinquennio; mandato che potra' essergli rinnovato per altri periodi consecutivi. Egli cessera' dalle sue funzioni quando cosi' lo decida l'Assemblea dei Governatori, a maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri, che includa la maggioranza della totalita' dei voti dei paesi membri regionali. (b) Il Vicepresidente Esecutivo sara' designato dal Consiglio Esecutivo, su proposta del presidente della Banca. Sotto il controllo del Consiglio Esecutivo e del Presidente della Banca, il Vicepresidente Esecutivo esercitera' nell'amministrazione della Banca l'autorita' e le funzioni determinate dal predetto Consiglio. Nel caso d'impedimento del Presidente, il Vicepresidente Esecutivo esercitera' l'autorita' e le funzioni del Presidente. Il Vicepresidente Esecutivo partecipera' alle riunioni del Consiglio Esecutivo, ma senza diritto a voto, tranne quando, trovandosi nello esercizio delle funzioni di Presidente della Banca, debba decidere, col suo voto, lo spareggio d'una votazione, secondo il paragrafo (a) di questa sezione. (c) Oltre al Vicepresidente, cui si riferisce l'Articolo IV, Sezione 8 (b), il Consiglio Esecutivo puo', su proposta del Presidente della Banca, designare altri Vicepresidenti, che esercitino l'autorita' e le funzioni fissate dal Consiglio stesso. (d) Il Presidente, i funzionari e gl'impiegati della Banca, nello esercizio delle loro funzioni, dipenderanno esclusivamente da esso e non riconosceranno alcun'altra autorita'. I paesi membri dovranno rispettare il carattere internazionale di tale obbligazione. (e) La fondamentale considerazione che la Banca avra' presente, nella nomina del suo personale e nella determinazione delle relative condizioni di servizio, sara' di assicurare necessariamente il piu' alto grado di efficienza, competenza ed integrita'. Debita considerazione sara' data anche all'importanza di contrattare il personale in modo che si consegua la maggiore rappresentanza geografica, tenuto conto del carattere regionale dell'istituzione. (f) La Banca, i suoi funzionari ed impiegati non potranno intervenire nelle questioni politiche di nessun membro, ne' saranno influenzati nelle loro decisioni dall'orientamento politico di uno o piu' membri. Tali decisioni dovranno essere inspirate solamente da considerazioni economiche, le quali a loro volta saranno esaminate in modo imparziale, al solo scopo di realizzare l'obiettivo e le funzioni enunciati all'Articolo I. SEZIONE 6. - Pubblicazione di relazioni e trasmissione d'informazioni. (a) La Banca pubblichera' una relazione annuale, che contenga stati contabili separati delle risorse ordinarie di capitale e delle risorse interregionali di capitale, vistati dal collegio di sindaci. Essa trasmettera' inoltre ai paesi membri un riassunto trimestrale della sua posizione finanziaria, assieme ad uno stato di perdite e profitti, che separatamente indichino il risultato delle operazioni con risorse ordinarie e di quelle con risorse interregionali. (b) La Banca potra' pubblicare anche qualsiasi altra relazione che ritenga opportuna per la realizzazione delle sue finalita' e funzioni.

Testo vigente dal 16 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;191~accordo-artviii · fonte su Normattiva