[1]Carattere non lucrativo

[2]L'Istituto e un ente senza capitale sociale e senza fini di lucro, organizzato e gestito esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal precedente articolo 1; nessuna quota dei suoi utili lordi o netti puo' andare a profitto di una qualsiasi persona fisica o giuridica. Nessun membro del personale, consulente, funzionario, docente, impiegato, agente, membro dell'istituto o altra persona fisica o giuridica puo' trarre o maturare il diritto di trarre un qualsiasi profitto pecuniario dalle attivita' svolte dall'Istituto, salvo la ragionevole rimunerazione dei servizi prestati. All'Istituto e' fatto esplicito divieto di svolgere opera di propaganda o di compiere atti che tendano in altra guisa ad influire sulla legislazione, nonche' di interferire in campagne politiche di qualsiasi genere o di parteciparvi in una qualsiasi maniera.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art4 · fonte su Normattiva