Art. 10 — Associazioni senza scopo di lucro
Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attivita' turistiche e ricettive. Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalita' di esercizio per il compimento delle attivita' di cui al comma precedente, assicurando che le attivita' medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 2001, n. 135
5La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Testo vigente dal 5 maggio 2001
