[1]Poteri

[2]L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, puo' compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse - ma non in senso limitativo - le attivita' elencate qui di seguito: (a) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione; (b) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi; (c) concedere diplomi ed altri attestati analoghi; (d) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi; (e) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonche' utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art3 · fonte su Normattiva