PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

  • b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che:
  • i)abbia la nazionalita' di detto Stato; oppure
  • ii)non sia divenuto residente di detto Stato solamente al fine di rendere quei servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente lo- cale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato.
  • b)Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art20 · fonte su Normattiva