INSEGNANTI E RICERCATORI 1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'universita', collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determi- nate.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art21 · fonte su Normattiva