CONSIDERATE 1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono:

  • a)per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); (qui di seguito indicate quali "imposta indiana");
  • b)per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 2. La presente Convenzione si applichera' alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art2 · fonte su Normattiva