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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Mussolini- Mosconi.

[11]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-01-06;32~art1 · fonte del testo