Le Autorita' Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternita' ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art12 · fonte su Normattiva