Le Autorita' Competenti potranno regolare, mediante accordi amministrativi, l'erogazione delle prestazioni di malattia e maternita' ai lavoratori e loro familiari che trasferiscano la residenza o soggiornino nel territorio dello Stato Contraente diverso da quello competente e che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
