Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall'uno dei Paesi contraenti nell'altro Paese per esercitarvi la loro attivita' beneficiano, cosi' come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternita' di detto Paese, purche' essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all'iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro. Paragrafo 2 - L'onere delle prestazioni dell'assicurazione maternita' incombe all'istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento. Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art8 · fonte su Normattiva