Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art13 · fonte su Normattiva