Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di uno Stato Contraente per conto della istituzione dell'altro Stato in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione danno luogo a rimborsi che saranno effettuati secondo le modalita' e nella misura stabilita negli accordi amministrativi di cui all'articolo 26.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
