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Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera' ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorita' in conformita' alle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai sensi dell'articolo 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, e' punito con l'arresto Fino ad un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone. Con le stesse pene e' punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorita' dello Stato il cui territorio e' sorvolato. Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-bis del codice della navigazione.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1986 al 15 gennaio 2000
