di altre norme ed impegni speciali 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti o dalla legislazione interna del Paese ospite, nulla impedira' a ciascuna Parte Contraente o ciascuno dei suoi investitori che abbia effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di avvalersi di qualsivoglia disposizione che risulti la piu' favorevole al proprio caso. 2. Gli investimenti soggetti a contratti o impegni speciali assunti da uno Stato contraente in relazione agli investitori dell'altra Parte verranno disciplinati, nonostante le disposizioni del presente Accordo, dai termini di questi contratti ed impegni nella misura in cui le loro disposizioni siano piu' favorevoli di quelle sancite dal presente Accordo. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' osservare gli obblighi derivanti dal presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art13 · fonte su Normattiva