della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi. 2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art3 · fonte su Normattiva