Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:

  • 1)unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero
  • 2)adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
  • 3)accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
  • 4)un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art4 · fonte su Normattiva