[1]E GRAZIA
[2]1. La persona condannata e' soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. 2. La persona condannata e' soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
