[1]E GRAZIA

[2]1. La persona condannata e' soggetta all'amnistia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. 2. La persona condannata e' soggetta alla grazia concessa dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione. In quest'ultimo caso lo Stato di esecuzione consulta lo Stato di condanna prima di concedere la grazia.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art14 · fonte su Normattiva