[1]Grazia, amnistia, commutazione
[2]1. Ciascuno Stato puo' concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi. 2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 19 maggio 2021
