[1]Grazia, amnistia, commutazione

[2]1. Ciascuno Stato puo' concedere la grazia, l'amnistia o la commutazione della pena conformemente alla propria Costituzione ed alle proprie leggi. 2. Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna su ogni decisione adottata conformemente al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art16 · fonte su Normattiva