[1]E RELATIVA VERIFICA

[2]1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento ai sensi dell'Articolo 4 lettera d) del presente Trattato lo faccia volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare detto consenso e' disciplinata dalla legge dello Stato di condanna. La persona condannata non puo' ritirare il suo consenso. 2. Prima del trasferimento, se lo Stato di esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di condanna concede allo Stato di esecuzione l'opportunita' di verificare, per il tramite di un Console, che il consenso sia stato prestato conformemente alle condizioni di cui al comma 1 del presente Articolo.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art9 · fonte su Normattiva