[1]E LEGALIZZAZIONE

[2]1. La domanda di trasferimento e le risposte di cui al comma 2 dell'Articolo 6 del presente Trattato, come le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'Articolo 7 del presente Trattato, sono accompagnati da una traduzione nella lingua dello Stato al quale sono indirizzati oppure in lingua inglese. 2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono alcuna particolare forma di' legalizzazione, certificazione, apostille o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza da parte dell'Autorita' Centrale.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art8 · fonte su Normattiva