[1]DELLA PERSONA CONDANNATA E RELATIVA VERIFICA

[2]1. La Parte che Trasferisce deve assicurarsi che la persona condannata, o il suo legale rappresentante, manifesti volontariamente il proprio consenso al trasferimento, mediante una dichiarazione resa a tal fine, con piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. 2. Laddove la Parte che Riceve lo richieda, la Parte che Trasferisce deve consentire alla Parte che Riceve di verificare, mediante un funzionario designato, che la persona condannata abbia manifestato il proprio consenso secondo le condizioni esposte al paragrafo precedente.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~trattato-sul-trasferimento-art8 · fonte su Normattiva