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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]Mussolini - De Bono - Gazzera

[12]- Mosconi.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;320~art1 · fonte del testo