[1]Non discriminazione
[2]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
[3](a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunita' e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra societa' o imprese sudafricane.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
