[1]Non discriminazione

[2]Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

[3](a) le misure applicate dal Sudafrica nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; (b) le misure applicate dalla Comunita' e dagli Stati membri nei confronti del Sudafrica non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini sudafricani o tra societa' o imprese sudafricane.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art100 · fonte su Normattiva