[1]agricoli
[2]1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originati della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1650 tonnellate, espresse in peso carcasse. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
- a)abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV a);
- b)abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantita' che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
- c)riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto. 4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.
Testo vigente dal 16 settembre 2003
