[1]Riaffermazione degli obblighi ai sensi del GATS

[2]1. Riconoscendo l'importanza crescente dei servizi per lo sviluppo delle loro economie, nei limiti delle loro rispettive competenze, le Parti sottolineano l'importanza del rispetto rigoroso dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), in particolare quanto al principio del trattamento della nazione piu' favorita, nonche' dei suoi protocolli applicabili e impegni allegati. 2. Conformemente al GATS, questo trattamento non si applica:

  • a)ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o delle misure adottate sulla base di un tale accordo;
  • b)agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esecuzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegato dall'una o dall'altra Parte all'accordo GATS.

[3]3. Le Parti ribadiscono i loro obblighi rispettivi quali figurano in allegato al quarto protocollo del GATS relativo alle telecomunicazioni di base e al quinto protocollo sui servizi finanziari.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art29 · fonte su Normattiva