[1]Ulteriore liberalizzazione della prestazione di servizi
[2]1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti si adoperano per estendere la portata dell'accordo allo scopo di conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di servizi tra di esse. In caso di effettiva estensione dell'accordo il processo di liberalizzazione prevede l'assenza o l'eliminazione di pressoche' qualsiasi discriminazione tra le Parti nei settori di servizi considerati e deve coprire tutti i tipi di prestazione, compresa la prestazione di un servizio:
- a)dal territorio di una Parte nel territorio dell'altra Parte;
- b)nel territorio di una Parte al consumatore del servizio dell'altra Parte;
- c)operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza commerciale nel territorio dell'altra Parte;
- d)operato da un prestatore di servizi di una Parte, tramite la presenza di persone fisiche di detta Parte nel territorio dell'altra Parte.
[3]2. Il Consiglio di cooperazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. 3. In occasione della formulazione di queste raccomandazioni, il Consiglio di cooperazione tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi delle due parti ai sensi del GATS, soprattutto per quanto riguarda l'articolo V in generale e in particolare il paragrafo 3, lettera a), relativo alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo agli accordi di liberalizzazione. 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 1 forma oggetto di un.primo esame da parte del Consiglio di cooperazione al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
