[1]Programmazione

[2]1. La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi specifici, che scaturira' dalle priorita' definite all'articolo 66 e che precisera' le modalita' per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e delle azioni relative durante un periodo di riferimento, si effettua nel quadro di un dialogo stretto tra la Comunita' e il governo sudafricano, con il concorso della Banca europea per gli investimenti. Il risultato di questo dialogo sulla programmazione verra' sistematizzato in un Programma indicativo pluriennale firmato dalle due parti. 2. Le procedure operative dettagliate e le disposizioni per l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo sono allegate al Programma indicativo pluriennale.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art69 · fonte su Normattiva