[1]Identificazione, preparazione e valutazione dei progetti
[2]1. L'identificazione e la preparazione di azioni di sviluppo sono di competenza dell'Ordinatore nazionale del governo sudafricano, quale viene definito all'articolo 80, o di qualsiasi altro beneficiario ammissibile di cui all'articolo 67. 2. I fascicoli relativi al progetto o al programma presentati ai fini del finanziamento comunitario devono contenere tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione. Questi fascicoli sono ufficialmente trasmessi al capo delegazione dall'Ordinatore nazionale o dagli altri beneficiari ammissibili. 3. La valutazione delle azioni di sviluppo e' effettuata congiuntamente dall'Ordinatore nazionale e/o dagli altri beneficiari ammissibili e dalla Comunita'.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
