[1]Strumenti e metodi

[2]1. Gli strumenti che possono essere attuati nell'ambito delle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 66 comprendono in particolare gli studi, l'assistenza tecnica, le azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture e lavori nonche' le missioni di valutazione e di controllo. 2. I finanziamenti comunitari, in valute estere o in valuta locale, secondo la necessita' e la natura dell'operazione, possono coprire;

[3](a) le spese del bilancio nazionale che mirano a sostenere le riforme e l'attuazione delle politiche nei settori prioritari identificati nel quadro di un dialogo politico; (b) gli investimenti (ad eccezione dell'acquisto di edifici) e le attrezzature; (c) in alcuni casi, le spese ricorrenti, in particolare quando un programma e' attuato da un partner non governativo.

[4]3. Un contributo dei partner di cui all'articolo 67 e' richiesto, di norma, per ogni azione di cooperazione. La natura e l'importo di questo contributo devono essere adattati alle possibilita' del partner e alla natura delle azioni. 4. Potra' essere richiesto un certo grado di coerenza e di complementarita' con altri donatori, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea. 5. Le due parti adotteranno misure adeguate affinche' il carattere comunitario della cooperazione allo sviluppo avviata a titolo del presente accordo sia generalmente noto e conosciuto.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art68 · fonte su Normattiva