[1]Capo delegazioni

[2]1. La Commissione e' rappresentata in Sudafrica dal capo delegazione che garantisce, assieme all'Ordinatore nazionale, l'attuazione, il controllo e il monitoraggio della cooperazione finanziaria e tecnica, conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e alle disposizioni del presente accordo. Il capo delegazione ha, in particolare, il potere di facilitare e accelerare la preparazione, la valutazione e l'esecuzione dei progetti e dei programmi. 2. Il governo del Sudafrica accorda al capo delegazione e ai funzionari della Commissione nominati in Sudafrica i privilegi e le immunita' previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961. 3. Nella definizione dei compiti e degli obblighi dell'Ordinatore nazionale e del capo delegazione, le Parti devono vegliare a cio' che i progetti e i programmi siano il piu' possibile gestiti a livello locale, nonche' alla loro compatibilita' e alla loro coerenza con le prassi che si applicano negli altri paesi ACP.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art81 · fonte su Normattiva