[1]Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti

[2]1. Il governo sudafricano nomina un Ordinatore nazionale incaricato di rappresentarlo in tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Commissione che formano oggetto di un accordo di finanziamento tra il Sudafrica e la Comunita'. E' anche designato un delegato ai pagamenti. 2. Gli obblighi e i compiti dell'Ordinatore principale, dell'Ordinatore nazionale e del delegato ai pagamenti sono stabiliti mediante uno scambio di strumenti tra il governo sudafricano e la Commissione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari della Commissione applicabili agli accordi preferenziali.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art80 · fonte su Normattiva