[1]Risorse disponibili per la cooperazione

[2]1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le Parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le Parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le Parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attivita' illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformita' delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le Parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorita' investigative competenti delle Filippine. 3. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine. 4. Le Parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attivita' di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacita' e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilita' e altre attivita' concordate dalle Parti.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art50 · fonte su Normattiva