Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora esse alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Serbia o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Serbia per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Serbia sanciti nel presente accordo.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art39 · fonte su Normattiva