[1]Cumulo dell'origine

[2]Cumulo bilaterale

[3]1. I materiali Originati della Comunita' incorporati in un prodotto ottenuto in Sudafrica si considerano materiali originari del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo. 2. I materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' si considerano materiali originari della Comunita'. Non e' necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che eccedono quelle indicate all'articolo 6 del presente protocollo.

[4]Cumulo con Stati ACP

[5]3. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, i materiali originari di uno Stato ACP incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Sudafrica si considerano originari della Comunita' o del Sudafrica. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 4. Qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata all'interno della SACU si considera effettuata in Sudafrica qualora le merci siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Sudafrica. 5. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 3 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o del Sudafrica unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Sudafrica supera il valore dei materiali utilizzati originari di qualsiasi Stato ACP. In caso contrario, detti prodotti si considerano, originari dello Stato ACP del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli Stati ACP che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Sudafrica. 6. Il cumulo di cui al paragrafo 3 si puo' applicare solo se ai materiali ACP utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario in applicazione delle norme sull'origine contenute nella Quarta Convenzione ACP-CE. La Comunita' e il Sudafrica si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli Stati ACP e delle corrispondenti norme sull'origine. 7. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 6 e convenuta una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna parte adempie ai propri obblighi di notifica e di informazione.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-1-art3 · fonte su Normattiva