[1]Altri accordi

[2]1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

[3]- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica; - non ledono le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.

[4]2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Sudafrica, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative, all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 97 dell'accordo.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-2-art14 · fonte su Normattiva