[1]PROTOCOLLO 2

[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE

[4]Definizioni

[5]Ai fini del presente protocollo si intende per:

  • a)"normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
  • b)"autorita' richiedente", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
  • c)"autorita' interpellata", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
  • d)"dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
  • e)"operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~protocollo-2-art1 · fonte su Normattiva