[1]PROTOCOLLO 2
[2]RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DOGANALE
[3]ARTICOLO 1
[4]Definizioni
[5]Ai fini del presente protocollo si intende per:
- a)"normativa doganale", qualsiasi disposizione legale o regolamentare applicabile nel territorio delle Parti contraenti che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
- b)"autorita' richiedente", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c)"autorita' interpellata", l'autorita' amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
- d)"dati di carattere personale", tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e)"operazione contraria alla normativa doganale", qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
